"Per sapere chi sei, devi prima sapere chi non sei, prosciugherai così il mare dell'illusione e troverai la vera essenza del Sé nel vento, nessun desiderio e paura ma Amore incondizionato."
mercoledì 21 marzo 2012
Ciclisti padroni della strada
Premesso che considero da sempre la bicicletta un mezzo bellissimo, salutare, economico ed ecologico. Però verrei dare una tiratina d'orecchi a quei ciclisti che troppo spesso si credono veri e propri "padroni della strada": marciano in doppia (se non tripla) fila sorpassandosi a vicenda non curandosi minimamente delle automobili che hanno dietro. L'atteggiamento di questi personaggi è una cosa molto pericolosa oltre che una mancanza di rispetto. Sotto l'immagine tipicamente "primaverile" è descritto l'articolo 182 del Nuovo Codice Della Strada sulla circolazione dei velocipedi, facciamone buon uso! Grazie e buona primavera!!! :-)
Art. 182. Circolazione dei velocipedi.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 182. Circolazione dei velocipedi.
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato.È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.
9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilita', di cui al comma 4-ter dell'articolo 162. (1)
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro 94 (2). La sanzione è da euro 39 a euro 159 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.
(1) Comma introdotto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.), che si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge cit.
(2) Per le violazioni del comma 9-bis la sanzione va da euro 23 a euro 92 (Decreto interministeriale 22 dicembre 2010, tabella II).
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