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sabato 14 marzo 2015

Clonare gli oggetti con una Macchina del Tempo?

Il viaggio nel tempo è un classico tema nel quale si è cimentata la narrativa fantascientifica. Basta pensare classici come “La macchina del tempo” di Herbert George Wells, o al più recente “Ritorno al Futuro” di Robert Zemeckis. Tuttavia, alcuni studi suggeriscono che un certo tipo di macchina del tempo potrebbe avere anche un altro tipo di funzionalità: creare copie perfette di qualsiasi oggetto.
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macchina del tempo

Tutti noi siamo viaggiatori del tempo, dato che ci muoviamo in avanti nel tempo. Tuttavia, la possibilità di muoversi più avanti e indietro nel tempo è uno dei tempi più esplorati dalla fisica teorica.
Ogni oggetto dotato di massa produce una distorsione dello spazio-tempo, causando il fenomeno della gravità. E’ come se poggiassimo una sfera pesante su un foglio elastico. L’avvallamento causato dalla presenza della sfera sul foglio provocherebbe la caduta di tutti gli oggetti verso di essa.
Secondo i fisici teorici, una potenziale macchina del tempo potrebbe avere la capacità di piegare il tessuto dello spazio-tempo, tanto da provocare un avvolgimento della linea del tempo, formando delle curve chiuse che permetterebbero di viaggiare nel passato.
Queste curiose strutture spazio-temporali potrebbero svilupparsi anche naturalmente, creando quelli che vengono definiti ‘wormholes‘, gallerie che, almeno teoricamente, condurrebbero ovunque nel tempo e nello spazio, e anche in un altro universo. I wormholes sono una conseguenza matematica della Teoria della Relatività di Einstein.
Un limite fondamentale di questo tipo di macchina del tempo è che ogni viaggiatore temporale non potrebbe indietro nel tempo oltre il momento in cui la macchina è stata costruita. Essa consentirebbe ai viaggiatori del futuro di poter tornare solo nel punto del tempo in cui la macchina è stata costruita.
Inoltre, benché le attuali conoscenze fisiche e matematiche sembrino permettere la manipolazione e dello spazio-tempo, almeno in linea teorica, dal punto di vista concreto esistono una serie di problemi che renderebbero impossibile il viaggio nel tempo. Si tratta dei cosiddetti ‘paradossi temporali’.
Il più famoso paradosso temporale è quello del ‘nonno’. Un viaggiatore temporale che si recasse nel passato, potrebbe uccidere suo nonno? Quest’azione impedirebbe la sua futura nascita, e ciò a sua volta impedirebbe la morte del nonno. Oppure, in una variante simile, se un uomo costruisse una macchina del tempo, tornasse indietro nel tempo e uccidesse se stesso nel passato, come avrebbe potuto creare in futuro la macchina del tempo, tornare indietro e uccidere il suo omologo del passato?
Infine, c’è il paradosso mostrato nella versione cinematografica del romanzo di Wells La Macchina del Tempo. Il professor Alexander Hartdegen, brillante scienziato, si innamora di una giovane donna. Durante una passeggiata romantica, i due vengono rapinati e la colluttazione causa la morte della donna. Il professore, distrutto dal dolore, si chiude nel suo laboratorio con l’intento di creare una macchina del tempo, tornare nel passato e impedire la morte della fidanzata.
Il professore si renderà presto conto che ogni suo tentativo di salvare la donna saranno vani. In un modo o nell’altro, la donna morirà sempre, qualsiasi cosa egli faccia. Alla fine, scoprirà che se la donna non fosse morta, egli non avrebbe mai creato la macchina del tempo, scoprendo le implicazioni temporali della causa-effetto.
Questi paradossi hanno due conseguenze: primo, un probabile ma di testa. Secondo, fa sorgere una domanda fondamentale: si può cambiare il passato? O, almeno, si può osservarlo?
Leggi anche:
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Viaggiatori Temporali: un cellulare in un video del 1938?

La ricerca di David Deutsch

Per decenni gli scienziati si sono chiesti se le ‘curve temporali chiuse’ (loop) siano realmente possibili. Oltre alla questione dei paradossi, l’esistenza di questi oggetti esotici sembra violare il Teorema del No-Cloning della fisica quantistica, secondo il quale è impossibile clonare uno stato quantistico, cioè di farne una copia a partire da una misurazione sul sistema.
In fisica classica, si può generare una copia perfetta di qualunque oggetto, misurandone ogni dettaglio per poi riprodurne i dati nello stesso ordine. Tuttavia, nel bizzarro mondo della fisica quantistica (che fa riferimento alla natura fondamentale della realtà), non si può misurare perfettamente ogni dettaglio di un oggetto in una sola volta.
Questo limite è definito come il ‘Principio di Indeterminazione di Heisenberg‘, il quale permette di misurare sia la posizione di una particella che la sua quantità di moto, ma non entrambe con precisione illimitata. Quindi, è impossibile la costruzione di una ‘fotocopiatrice sub-atomica’ capace di riprodurre una particella con la stessa posizione e quantità di moto dell’originale.
“Possiamo osservare un foglio stampato e poi ricopiare le parole su un altro foglio. Questo è ciò che viene definita una classica copia di dati”, spiega Mark Wilde, fisico teorico della Louisiana State University. “Ma non si possono copiare i dati quantistici, a meno che non assumano la forma speciale dei dati classici”.



Tuttavia, David Deutsch, fisico teorico presso l’Università di Oxford, profeticamente, in uno studio realizzato 23 anni fa aveva affermato l’esistenza delle curve temporali chiuse e che queste effettivamente violano il Teorema del No-Cloning, permettendo di costruire dal nulla perfette copie quantistiche.
Alla luce delle recenti acquisizioni, una recente ricerca guidata da Wilde,rivela che lo studio di Deutsch, comparso nel 1991 della rivista Physical Review Letters, potrebbe essere fondato.
Per comprenderne le implicazioni, immaginiamo di avere una lettera e di costruire una macchina del tempo nel oggi. Il giorno dopo, (domani) si potrebbe inserire la lettera nel dispositivo e raccoglierla il giorno prima (oggi). Così, nel giorno che ho costruito la macchina del tempo, mi ritroverei con la lettera originale, più un clone della lettera proveniente dal futuro.
“In un certo senso, questo già permette la copia dei dati di una particella sub-atomica in molti punti diversi nello spazio”, spiega Wild. “E’ come avere più versioni della particella disponibili allo stesso tempo. Il punto è, però, che se invio una particella indietro nel tempo, cambio il passato”. I risultati potrebbero suggerire l’impossibilità di creare macchine in grado di violare il Teorema del No-Clonig, oppure che le curve temporali chiuse, in base al modello di Deutsch, non sono possibili.
“Sembra necessaria una revisione del modello proposto da Deutsch, in modo da poter risolvere i vari paradossi temporali e che potrebbero portare a conseguenze sorprendenti sull’informazione quantistica”, conclude Wild. “Tuttavia, nessuno ancora ha elaborato un modello che soddisfi questi due requisiti. L’oggetto di ricerca è rimane aperto”.

fonte
Con l’avvento della riforma Monti-Fornero [1], si sono notevolmente inaspriti i requisiti per maturare i trattamenti pensionistici, sia dal punto di vista dell’età, che da quello delle annualità di contribuzione.

Esistono, tuttavia, diverse deroghe in merito ai suddetti parametri, alcune abbastanza note, come l’Opzione Donna, altre semi-sconosciute, come la cosiddetta “cristallizzazione dei requisiti”: vediamo insieme questa notevole eccezione in merito ai requisiti d’età, ricordando che i nuovi incrementi per aspettativa di vita saranno applicati anche a questa situazione, così come troverà applicazione il calcolo contributivo per i contributi accantonati a partire dal 2012.

La “cristallizzazione dei requisiti”, meglio conosciuta come “Salvaguardia del diritto” è un’importante deroga (che non va confusa con i singoli decreti di salvaguardia) che riguarda quei lavoratori che avevano raggiunto i requisiti di età e/o di contribuzione per maturare il trattamento entro il 31.12.2011, con la vecchia disciplina.

Per tutti questi soggetti, la Manovra stessa prevede espressamente una norma di salvaguardia, che consente l’accesso alla pensione con la previgente disciplina, sia per quanto concerne i parametri, che per l’utilizzo delle finestre, che continueranno ad applicarsi. Ciò che conta, per rientrare in quest’ipotesi, è la maturazione dei requisiti entro il 2011, non rilevando la reale fruizione del trattamento, che, per effetto, appunto, delle finestre, nella maggior parte dei casi sarebbe risultata posteriore al 31.12.2011.

Ricordiamo che i parametri d’età per il trattamento di vecchiaia previsti dalla previgente normativa erano:

– entro il 31.12.2011, 60 anni per le dipendenti private, 61 per le pubbliche e 65 per gli uomini;

– entro il 31.12.2012, sarebbero dovuti essere sempre 60 anni per le dipendenti private, ma era previsto un notevole aumento per le dipendenti della P.A., a ben 65 anni, cioè lo stesso parametro previsto per gli uomini;

– nel 2013, ognuno dei requisiti sarebbe dovuto essere aumentato di 3 mesi (ovvero, 60 anni e 3 mesi per le dipendenti private, 65anni e 3 mesi per le lavoratrici del settore pubblico e per gli uomini);

-nel 2014, era previsto il solo aumento di un mese per le lavoratrici del settore privato, che arrivavano dunque a 60anni e 4 mesi;

-nel 2015, era stato contemplato un ulteriore aumento, a 60 anni e 6 mesi, per le sole private, fermo restando il requisito di 65 anni e 3 mesi per gli uomini e le pubbliche dipendenti.

Per effetto dei nuovi adeguamenti alla speranza di vita, vigenti a partire dal 2013, ecco quali sono gli incrementi da applicarsi a chi possa ancora fruire dei precedenti requisiti per la pensione di vecchiaia:

– Il riferimento di 60 anni per le lavoratrici private, 61 per le pubbliche e 65 per gli uomini è incrementato di 3 mesi nel triennio 2013-2015, di altri 4 mesi nel triennio 2016-2018, di altri 4 mesi nel biennio 2019-20121, e successivamente subirà aumenti di 3 mesi a cadenza biennale.

Saranno dunque questi ultimi i parametri a cui riferirsi per fruire della salvaguardia del diritto: essa si realizza automaticamente, senza bisogno né di apposita domanda, né di cessare il rapporto di lavoro; ad esempio, se Tizia, dipendente P.A., ha maturato 61 anni d’età, richiesti per la vecchiaia, poniamo, il 30.11.2011, ma ha comunque continuato a lavorare, per pensionarsi nel 2015 non ha bisogno di rispettare il requisito di 66 anni e 3 mesi d’età, ma le basterà il vecchio parametro di 61 anni, a cui dovranno essere aggiunti 3 mesi delle nuove aspettative alla speranza di vita.

Non ha dunque alcun riguardo né la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, né la presentazione della domanda entro la medesima data del 31.12.2011, per utilizzare il beneficio. Difatti, il soggetto in possesso al 2011 dei requisiti per fruire del trattamento di vecchiaia (ma lo stesso principio vale anche per la pensione di anzianità), può chiedere all’Ente previdenziale di appartenenza il rilascio della certificazione del diritto a pensione. Tale documento, è bene chiarirlo, presenta esclusivamente una funzione informativa ,o, meglio, dichiarativa, e non ha, pertanto, carattere costitutivo del diritto, la cui esistenza è dovuta al realizzarsi della fattispecie normativa.

Bisogna inoltre ricordare che le vecchie finestre (di 12 mesi per i dipendenti, e di 18 mesi per i lavoratori autonomi)debbano essere applicate a chi beneficia della presente deroga, poiché rileva, da questopunto di vista, la disciplina previgente.

La salvaguardia del diritto non è, comunque, l’unica importante eccezione ai parametri d’età post- Riforma: esistono altre deroghe, come l’Opzione Donna, il Salvacondotto per i nati nel 1951 e 1952, i decreti di salvaguardia , i benefici legati al possesso d’invalidità…Tuttavia, la cosiddetta “cristallizzazione dei requisiti” resta senza dubbio l’eccezione più stabile nel tempo e meno soggetta a limitazioni e contingentamenti.
- See more at: http://www.laleggepertutti.it/81905_pensioni-2015-quando-si-possono-utilizzare-i-vecchi-requisiti-deta#sthash.uZtg5bkt.dpuf
Con l’avvento della riforma Monti-Fornero [1], si sono notevolmente inaspriti i requisiti per maturare i trattamenti pensionistici, sia dal punto di vista dell’età, che da quello delle annualità di contribuzione.

Esistono, tuttavia, diverse deroghe in merito ai suddetti parametri, alcune abbastanza note, come l’Opzione Donna, altre semi-sconosciute, come la cosiddetta “cristallizzazione dei requisiti”: vediamo insieme questa notevole eccezione in merito ai requisiti d’età, ricordando che i nuovi incrementi per aspettativa di vita saranno applicati anche a questa situazione, così come troverà applicazione il calcolo contributivo per i contributi accantonati a partire dal 2012.

La “cristallizzazione dei requisiti”, meglio conosciuta come “Salvaguardia del diritto” è un’importante deroga (che non va confusa con i singoli decreti di salvaguardia) che riguarda quei lavoratori che avevano raggiunto i requisiti di età e/o di contribuzione per maturare il trattamento entro il 31.12.2011, con la vecchia disciplina.

Per tutti questi soggetti, la Manovra stessa prevede espressamente una norma di salvaguardia, che consente l’accesso alla pensione con la previgente disciplina, sia per quanto concerne i parametri, che per l’utilizzo delle finestre, che continueranno ad applicarsi. Ciò che conta, per rientrare in quest’ipotesi, è la maturazione dei requisiti entro il 2011, non rilevando la reale fruizione del trattamento, che, per effetto, appunto, delle finestre, nella maggior parte dei casi sarebbe risultata posteriore al 31.12.2011.

Ricordiamo che i parametri d’età per il trattamento di vecchiaia previsti dalla previgente normativa erano:

– entro il 31.12.2011, 60 anni per le dipendenti private, 61 per le pubbliche e 65 per gli uomini;

– entro il 31.12.2012, sarebbero dovuti essere sempre 60 anni per le dipendenti private, ma era previsto un notevole aumento per le dipendenti della P.A., a ben 65 anni, cioè lo stesso parametro previsto per gli uomini;

– nel 2013, ognuno dei requisiti sarebbe dovuto essere aumentato di 3 mesi (ovvero, 60 anni e 3 mesi per le dipendenti private, 65anni e 3 mesi per le lavoratrici del settore pubblico e per gli uomini);

-nel 2014, era previsto il solo aumento di un mese per le lavoratrici del settore privato, che arrivavano dunque a 60anni e 4 mesi;

-nel 2015, era stato contemplato un ulteriore aumento, a 60 anni e 6 mesi, per le sole private, fermo restando il requisito di 65 anni e 3 mesi per gli uomini e le pubbliche dipendenti.

Per effetto dei nuovi adeguamenti alla speranza di vita, vigenti a partire dal 2013, ecco quali sono gli incrementi da applicarsi a chi possa ancora fruire dei precedenti requisiti per la pensione di vecchiaia:

– Il riferimento di 60 anni per le lavoratrici private, 61 per le pubbliche e 65 per gli uomini è incrementato di 3 mesi nel triennio 2013-2015, di altri 4 mesi nel triennio 2016-2018, di altri 4 mesi nel biennio 2019-20121, e successivamente subirà aumenti di 3 mesi a cadenza biennale.

Saranno dunque questi ultimi i parametri a cui riferirsi per fruire della salvaguardia del diritto: essa si realizza automaticamente, senza bisogno né di apposita domanda, né di cessare il rapporto di lavoro; ad esempio, se Tizia, dipendente P.A., ha maturato 61 anni d’età, richiesti per la vecchiaia, poniamo, il 30.11.2011, ma ha comunque continuato a lavorare, per pensionarsi nel 2015 non ha bisogno di rispettare il requisito di 66 anni e 3 mesi d’età, ma le basterà il vecchio parametro di 61 anni, a cui dovranno essere aggiunti 3 mesi delle nuove aspettative alla speranza di vita.

Non ha dunque alcun riguardo né la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, né la presentazione della domanda entro la medesima data del 31.12.2011, per utilizzare il beneficio. Difatti, il soggetto in possesso al 2011 dei requisiti per fruire del trattamento di vecchiaia (ma lo stesso principio vale anche per la pensione di anzianità), può chiedere all’Ente previdenziale di appartenenza il rilascio della certificazione del diritto a pensione. Tale documento, è bene chiarirlo, presenta esclusivamente una funzione informativa ,o, meglio, dichiarativa, e non ha, pertanto, carattere costitutivo del diritto, la cui esistenza è dovuta al realizzarsi della fattispecie normativa.

Bisogna inoltre ricordare che le vecchie finestre (di 12 mesi per i dipendenti, e di 18 mesi per i lavoratori autonomi)debbano essere applicate a chi beneficia della presente deroga, poiché rileva, da questopunto di vista, la disciplina previgente.

La salvaguardia del diritto non è, comunque, l’unica importante eccezione ai parametri d’età post- Riforma: esistono altre deroghe, come l’Opzione Donna, il Salvacondotto per i nati nel 1951 e 1952, i decreti di salvaguardia , i benefici legati al possesso d’invalidità…Tuttavia, la cosiddetta “cristallizzazione dei requisiti” resta senza dubbio l’eccezione più stabile nel tempo e meno soggetta a limitazioni e contingentamenti.
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